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D.P.R. 05/10/2001 n. 404

- Si riporta il testo vigente dell'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, come modificato dal presente Decreto: "Art. 2 (Obbligo di comunicazione).

1. Il contribuente è obbligato a comunicare l'opzione di cui all'art. 1 nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.

2. Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta è comunicata con le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Resta ferma la validità dell'opzione anche nelle ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, sanzionabili secondo le vigenti disposizioni.".

Art. 5. Registrazione telematica dei contratti di locazione

1. I soggetti obbligati alla registrazione ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, possono registrare i contratti di locazione per via telematica avvalendosi di soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica economica e finanziaria, ovvero degli incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

2. I soggetti delegati di cui al comma 1, devono essere autorizzati dall'Agenzia delle entrate con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4.

3. I soggetti obbligati alla registrazione dei contratti di locazione in possesso di almeno cento unità immobiliari, sono tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematica degli stessi direttamente oppure tramite i soggetti delegati o gli incaricati della trasmissione di cui al comma 1.

4. Le modalità di registrazione telematica dei contratti di locazione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Note all'art. 5:

- Si riporta il testo dell'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro: "Art. 10 (Soggetti obbligati a richiedere la registrazione).

1. Sono obbligati a richiedere la registrazione

a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero nonchè i rappresentanti delle società e enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all'art. 4

b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati

c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni

d) gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli atti da registrare d'ufficio a norma dell'art. 15.".

-Per il riferimento all'art. 3, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si veda la nota all'art. 1.

Art. 6. Disposizioni finali e transitorie

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento già svolgevano attività di commercio elettronico comunicano i dati richiesti nel comma 2, lettera e), dell'articolo 2, nella dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 2000.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Decreto. A decorrere dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400

a) nell'articolo 10 del Decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, i commi terzo, quarto, quinto e sesto si intendono soppressi

b) nell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, il comma 8, si intende soppresso. Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 ottobre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'eco-nomia e delle finanze Stanca, Ministro per l'innovazione e la tecnologia Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 32 Note all'art. 6:

- Si riporta il testo vigente dell'art. 10 del Decreto ministeriale 29 novembre 1978, recante le norme di attuazione delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, come modificato dal presente Decreto: "Art. 10 (Stampati forniti da soggetti autorizzati).

-A partire dal 1 gennaio 1980, i documenti previsti dagli articoli 1 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, devono essere emessi utilizzando appositi stampati predisposti da tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze con numerazione progressiva per documento anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie. La fornitura degli stampati è effettuata direttamente dalle tipografie autorizzate ovvero da rivenditori autorizzati dal competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, su richiesta scritta dell'acquirente utilizzatore o dell'acquirente rivenditore".

- Si riporta il testo vigente dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili, come modificato dall'art. 4 Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313 e dal presente Decreto: "Art. 6 (Adempimenti in materia di I.V.A.).

1. Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a lire trecentomila può essere annotato con riferimento a tale mese entro il termine di cui all'art. 23, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

2. Il differimento del momento di effettuazione dell'operazione prevista nell'art. 6, quinto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguarda solo le operazioni imponibili.

3. Il registro di prima nota di cui al quarto comma dell'art. 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può non essere tenuto se, per le operazioni effettuate nel luogo in cui è esercitata l'attività di vendita, è rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale.

4. Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione. nel registro previsto dall'art. 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno quindici del mese successivo, con allegazione al registro stesso degli scontrini riepilogativi giornalieri.

5. (Comma abrogato).

6. Per le fatture relative ai beni e servizi acquistati, di importo inferiore a lire trecentomila, può essere annotato, entro il termine di cui al comma 5, in luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri, attribuiti dal destinatario, delle fatture cui si riferisce, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota.

7. Non sussiste, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'obbligo di annotare le fatture e le bollette doganali relative ad acquisti ed importazioni per i quali ricorrono le condizioni di indetraibilità dell'imposta stabilite dal secondo comma dell'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8. (Comma abrogato).

9. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

a) art. 23, quarto comma

b) art. 24, primo comma, terzo periodo

c) art. 25, primo e quarto comma.

10. Dalla stessa data è altresì abrogato l'art. 1, quarto comma, secondo periodo, del Decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1983".

 

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